Per la Corte di Cassazione [Sezione l penale – Sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014] la piattaforma sociale Facebook è una sorta di “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio “luogo” aperto al pubblico, in cui può esser commesso il reato di molestie di cui all’art. 660 codice penale. (Fattispecie in cui, dopo aver statuito tale equiparabilità,la Corte ha ritenuto necessario chiarire, in punto di fatto, se si trattasse di messaggi privati, come tali non liberamente accessibili, o di post molesti sulla pagina pubblica della persona offesa).

(tratta da Guida al Diritto n. 46 del 15.11.14)

 

Personalmente, al di là di eventuali osservazioni di ordine sistematico, salutiamo con favore questa pronuncia….

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