Uncategorized / 27 Aprile 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

mp3, Illegale il lettore che scarica dal web le opere protette

La vendita di lettori multimediali con estensioni preinstallate per facilitare, in modo illegittimo, la visione su uno schermo televisivo di opere protette dal diritto d’autorescaricate da internet è contraria al diritto Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata ieri nella causa C-527/15(Stichting). A chiedere l’aiuto della Corte Ue, i giudici olandesi alle prese con una controversia tra una fondazione che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore e un commerciante che aveva posto in vendita, anche via web, lettori multimediali “alterati”, con possibilità di libero accesso a opere audiovisive protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

In pratica, sul lettore era stato installato un software open source con alcune estensioni che permettono collegamenti ipertestuali a siti web per scaricare opere tutelate dal diritto d’autore. Non solo. L’uomo aveva anche dato il via a una campagna pubblicitaria puntando proprio sulla possibilità per i potenziali acquirenti di guardare materiale audiovisivo senza l’autorizzazione dei titolari del diritto. I giudici olandesi, prima di decidere, hanno chiesto alla Corte Ue alcuni chiarimenti sulla direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società di informazione, recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003.

Prima di tutto, la Corte ha chiarito la nozione di «comunicazione al pubblico», che non è fissata nella direttiva e che, per gli eurogiudici, va interpretata tenendo conto dell’obiettivo dell’atto Ue ossia assicurare un livello elevato di protezione del diritto di autore e un adeguato compenso. È vero che la semplice fornitura di attrezzature fisiche non è una comunicazione, ma nel caso in esame il venditore aveva aggiunto un’installazione rendendo possibile l’accesso del pubblico alle opere. Questo vuol dire che chi ha fornito il lettore lo ha fatto «con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta, permettendo agli acquirenti di accedere a opere tutelate, pubblicate su siti di streaming senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore». Di qui la conclusione che la fornitura del lettore, proprio a causa delle estensioni preinstallate, è una comunicazione al pubblico secondo l’articolo 3 della direttiva 2001/29. Anche perché – scrive Lussemburgo – il lettore è stato acquistato da un numero considerevole di persone, superando la soglia de minimis richiesta per applicare l’atto Ue.

La direttiva, inoltre, garantisce agli autori un diritto di natura precauzionale che «consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero poter effettuare». Con la conseguenza che la riproduzione temporanea su un lettore “manipolato” dal venditore, da parte dell’acquirente che acquista con piena cognizione quel determinato prodotto, impone che sia corrisposto il diritto di riproduzione, senza che scatti una delle deroghe fissate nell’atto Ue.

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Uncategorized @en / 27 Aprile 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

mp3, Illegale il lettore che scarica dal web le opere protette

La vendita di lettori multimediali con estensioni preinstallate per facilitare, in modo illegittimo, la visione su uno schermo televisivo di opere protette dal diritto d’autorescaricate da internet è contraria al diritto Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata ieri nella causa C-527/15(Stichting). A chiedere l’aiuto della Corte Ue, i giudici olandesi alle prese con una controversia tra una fondazione che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore e un commerciante che aveva posto in vendita, anche via web, lettori multimediali “alterati”, con possibilità di libero accesso a opere audiovisive protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

In pratica, sul lettore era stato installato un software open source con alcune estensioni che permettono collegamenti ipertestuali a siti web per scaricare opere tutelate dal diritto d’autore. Non solo. L’uomo aveva anche dato il via a una campagna pubblicitaria puntando proprio sulla possibilità per i potenziali acquirenti di guardare materiale audiovisivo senza l’autorizzazione dei titolari del diritto. I giudici olandesi, prima di decidere, hanno chiesto alla Corte Ue alcuni chiarimenti sulla direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società di informazione, recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003.

Prima di tutto, la Corte ha chiarito la nozione di «comunicazione al pubblico», che non è fissata nella direttiva e che, per gli eurogiudici, va interpretata tenendo conto dell’obiettivo dell’atto Ue ossia assicurare un livello elevato di protezione del diritto di autore e un adeguato compenso. È vero che la semplice fornitura di attrezzature fisiche non è una comunicazione, ma nel caso in esame il venditore aveva aggiunto un’installazione rendendo possibile l’accesso del pubblico alle opere. Questo vuol dire che chi ha fornito il lettore lo ha fatto «con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta, permettendo agli acquirenti di accedere a opere tutelate, pubblicate su siti di streaming senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore». Di qui la conclusione che la fornitura del lettore, proprio a causa delle estensioni preinstallate, è una comunicazione al pubblico secondo l’articolo 3 della direttiva 2001/29. Anche perché – scrive Lussemburgo – il lettore è stato acquistato da un numero considerevole di persone, superando la soglia de minimis richiesta per applicare l’atto Ue.

La direttiva, inoltre, garantisce agli autori un diritto di natura precauzionale che «consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero poter effettuare». Con la conseguenza che la riproduzione temporanea su un lettore “manipolato” dal venditore, da parte dell’acquirente che acquista con piena cognizione quel determinato prodotto, impone che sia corrisposto il diritto di riproduzione, senza che scatti una delle deroghe fissate nell’atto Ue.

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