Uncategorized / 24 Aprile 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Sulla gestione dei diritti d’autore spazio a nuovi player

La possibilità di affidare la gestione dei propri diritti d’autore a soggetti privati, in contrapposizione alla Siae cui storicamente è riservato un ruolo monopolistico dall’articolo 180 della legge 633/1941, è salita agli onori delle cronache l’anno scorso, dopo le dichiarazioni di alcuni importanti autori del panorama musicale italiano (Fedez, Gigi D’Alessio e Rovazzi) circa la loro decisione di affidarsi a Soundreef, cioè a un player diverso dalla Siae. La “chiave di volta” era rappresentata dalla direttiva comunitaria 2014/26/Ue del 26 febbraio 2014, che sembrava poter appunto minare il monopolio della Siae.

La direttiva ha trovato attuazione anche in Italia con il decreto legislativo 35 del 15 marzo 2017, entrato in vigore dall’11 aprile scorso. E analoghe discipline attuative sono ormai presenti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (la sorte della normativa britannica, essendo state da poco avviate le trattative per la Brexit, è al momento un’incognita).

Organismi ed enti

Lo scenario che si va delineando è quello in cui particolari soggetti privati, stabiliti in Italia e in altri Stati membri dell’Unione europea a discrezione dei titolari dei diritti e in funzione delle localizzazioni che saranno prescelte dai player che si affermeranno sulla piazza, potranno essere incaricati della gestione dei diritti d’autore e diritti connessi da parte dei titolari di questi diritti.

Il decreto legislativo 35/2017, in linea con la direttiva 2014/26/Ue, ammette anche in Italia due tipologie di questi soggetti privati:

• gli organismi di gestione collettiva (Ogc), intesi come soggetti privati che sono detenuti o controllati dai titolari dei diritti o che non perseguono fini di lucro, tra cui viene ricompresa per legge la Siae;

• e gli enti di gestione indipendente (Egi), intesi come soggetti privati che non sono detenuti né controllati, nemmeno indirettamente e nemmeno in parte, dai titolari dei diritti e che perseguono fini di lucro.

Soltanto gli Ogc, tuttavia, potranno anche concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. E, in misura minoritaria, gli Ogc potranno anche gestire diritti di titolari che non ne siano membri (articolo 7).

Potranno dunque nascere soggetti che perseguono fini di lucro, dediti alla gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi, che si qualificheranno come Ogc se saranno detenuti o controllati dai membri titolari dei diritti o come Egi se non saranno detenuti né controllati, nemmeno indirettamente e nemmeno in parte, dai titolari dei diritti. E potranno anche nascere soggetti che non perseguono fini di lucro, che si qualificheranno come Ogc indipendentemente da chi dovesse eventualmente detenerli o controllarli.

Le caratteristiche

La norma non pone requisiti relativamente alla forma giuridica di tali organismi ed enti. Pertanto sembrano ammesse tutte le forme previste dalla legislazione nazionale: ad esempio, società di capitali, società di persone, associazioni, trust. Naturalmente, la forma giuridica dovrà essere coerente con l’intento di ammettere, o meno, la detenzione e il controllo da parte dei titolari dei diritti per qualificarsi come Ogc o come Egi; e con l’eventuale mancato perseguimento di un fine di lucro per qualificarsi automaticamente come Ogc. In ogni caso, la forma giuridica prescelta non potrà esimere l’organismo o l’ente dall’adeguarsi a determinati requisiti del proprio statuto e della propria organizzazione, previsti dagli articoli 6 e 8 e seguenti del decreto legislativo 35/2017: ad esempio, l’obbligo di tenere i libri obbligatori e di redigere il bilancio come le Spa e, per i soli Ogc, l’obbligo di dotarsi di un organo di controllo contabile.

Naturalmente, saranno riconosciuti in Italia anche gli Ogc e gli Egi costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri, purché conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/26/Ue. Infatti, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 35/2017 dispone che i titolari dei diritti possono affidarne la gestione a un Ogc o a un Egi indipendentemente dallo Stato Ue di nazionalità, di residenza o di stabilimento di tale ente. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180 della legge 633/1941 in materia di riserva legale dell’attività di intermediazione di diritti d’autore in favore della Siae, confermato facendo perno sulle sentenze della Corte di giustizia sui casi C-62/79 (Coditel) e C-351/12 (Osa), che dovrebbe valere per gli autori italiani che vogliono pubblicare in Italia ma sulla cui portata le discussioni non tarderanno ad arrivare.

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-04-20/sulla-gestione-diritti-d-autore-spazio-nuovi-player-155201.php?uuid=AERWMc8&cmpid=nlql

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Uncategorized @en / 24 Aprile 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Sulla gestione dei diritti d’autore spazio a nuovi player

La possibilità di affidare la gestione dei propri diritti d’autore a soggetti privati, in contrapposizione alla Siae cui storicamente è riservato un ruolo monopolistico dall’articolo 180 della legge 633/1941, è salita agli onori delle cronache l’anno scorso, dopo le dichiarazioni di alcuni importanti autori del panorama musicale italiano (Fedez, Gigi D’Alessio e Rovazzi) circa la loro decisione di affidarsi a Soundreef, cioè a un player diverso dalla Siae. La “chiave di volta” era rappresentata dalla direttiva comunitaria 2014/26/Ue del 26 febbraio 2014, che sembrava poter appunto minare il monopolio della Siae.

La direttiva ha trovato attuazione anche in Italia con il decreto legislativo 35 del 15 marzo 2017, entrato in vigore dall’11 aprile scorso. E analoghe discipline attuative sono ormai presenti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (la sorte della normativa britannica, essendo state da poco avviate le trattative per la Brexit, è al momento un’incognita).

Organismi ed enti

Lo scenario che si va delineando è quello in cui particolari soggetti privati, stabiliti in Italia e in altri Stati membri dell’Unione europea a discrezione dei titolari dei diritti e in funzione delle localizzazioni che saranno prescelte dai player che si affermeranno sulla piazza, potranno essere incaricati della gestione dei diritti d’autore e diritti connessi da parte dei titolari di questi diritti.

Il decreto legislativo 35/2017, in linea con la direttiva 2014/26/Ue, ammette anche in Italia due tipologie di questi soggetti privati:

• gli organismi di gestione collettiva (Ogc), intesi come soggetti privati che sono detenuti o controllati dai titolari dei diritti o che non perseguono fini di lucro, tra cui viene ricompresa per legge la Siae;

• e gli enti di gestione indipendente (Egi), intesi come soggetti privati che non sono detenuti né controllati, nemmeno indirettamente e nemmeno in parte, dai titolari dei diritti e che perseguono fini di lucro.

Soltanto gli Ogc, tuttavia, potranno anche concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. E, in misura minoritaria, gli Ogc potranno anche gestire diritti di titolari che non ne siano membri (articolo 7).

Potranno dunque nascere soggetti che perseguono fini di lucro, dediti alla gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi, che si qualificheranno come Ogc se saranno detenuti o controllati dai membri titolari dei diritti o come Egi se non saranno detenuti né controllati, nemmeno indirettamente e nemmeno in parte, dai titolari dei diritti. E potranno anche nascere soggetti che non perseguono fini di lucro, che si qualificheranno come Ogc indipendentemente da chi dovesse eventualmente detenerli o controllarli.

Le caratteristiche

La norma non pone requisiti relativamente alla forma giuridica di tali organismi ed enti. Pertanto sembrano ammesse tutte le forme previste dalla legislazione nazionale: ad esempio, società di capitali, società di persone, associazioni, trust. Naturalmente, la forma giuridica dovrà essere coerente con l’intento di ammettere, o meno, la detenzione e il controllo da parte dei titolari dei diritti per qualificarsi come Ogc o come Egi; e con l’eventuale mancato perseguimento di un fine di lucro per qualificarsi automaticamente come Ogc. In ogni caso, la forma giuridica prescelta non potrà esimere l’organismo o l’ente dall’adeguarsi a determinati requisiti del proprio statuto e della propria organizzazione, previsti dagli articoli 6 e 8 e seguenti del decreto legislativo 35/2017: ad esempio, l’obbligo di tenere i libri obbligatori e di redigere il bilancio come le Spa e, per i soli Ogc, l’obbligo di dotarsi di un organo di controllo contabile.

Naturalmente, saranno riconosciuti in Italia anche gli Ogc e gli Egi costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri, purché conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/26/Ue. Infatti, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 35/2017 dispone che i titolari dei diritti possono affidarne la gestione a un Ogc o a un Egi indipendentemente dallo Stato Ue di nazionalità, di residenza o di stabilimento di tale ente. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180 della legge 633/1941 in materia di riserva legale dell’attività di intermediazione di diritti d’autore in favore della Siae, confermato facendo perno sulle sentenze della Corte di giustizia sui casi C-62/79 (Coditel) e C-351/12 (Osa), che dovrebbe valere per gli autori italiani che vogliono pubblicare in Italia ma sulla cui portata le discussioni non tarderanno ad arrivare.

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-04-20/sulla-gestione-diritti-d-autore-spazio-nuovi-player-155201.php?uuid=AERWMc8&cmpid=nlql

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