Uncategorized / 24 Settembre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Necessità della prova del danno causato da concorrenza sleale: alcune massime

Concorrenza sleale – Risarcimento del danno – Danno “in re ipsa” – Esclusione – Provvedimento d’urgenza insufficiente a fornire la prova del danno.
Deve ritenersi insufficiente a fondare la richiesta di risarcimento dei danni da concorrenza sleale, il provvedimento in via d’urgenza con il quale l’Autorità giudiziaria riconosca, in capo alla società cui si riferisce l’addebito summenzionato, la sussistenza di una condotta sleale oltre che di violazione del disposto contrattuale sussistente tra le parti che vieti l’apertura di analoga attività nel raggio di una certa distanza chilometrica. Ed infatti, tale provvedimento dimostra unicamente la sussistenza della condotta illecita lamentata ma non costituisce la prova del danno atteso, peraltro, che inibiva la stipulazione del nuovo contratto di affitto di azienda mentre il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione in via equitativa dello stesso.
• Tribunale Milano, Sezione XIII, sentenza 21 febbraio 2014, n. 2592

Risarcimento del danno – Divieto di abuso di posizione dominante – Danno “in re ipsa” – Esclusione – Necessità della prova delle conseguenze dannose dell’illecito.
Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è “in re ipsa”, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2013 n. 20695
Concorrenza sleale – Risarcimento del danno – Danno “in re ipsa” – Esclusione – Prova degli atti di concorrenza sleale – Insufficienza – Prova ulteriore del danno – Necessità.
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 26 marzo 2009 n. 7306

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Necessità della prova del danno causato da concorrenza sleale: alcune massime

Concorrenza sleale – Risarcimento del danno – Danno “in re ipsa” – Esclusione – Provvedimento d’urgenza insufficiente a fornire la prova del danno.
Deve ritenersi insufficiente a fondare la richiesta di risarcimento dei danni da concorrenza sleale, il provvedimento in via d’urgenza con il quale l’Autorità giudiziaria riconosca, in capo alla società cui si riferisce l’addebito summenzionato, la sussistenza di una condotta sleale oltre che di violazione del disposto contrattuale sussistente tra le parti che vieti l’apertura di analoga attività nel raggio di una certa distanza chilometrica. Ed infatti, tale provvedimento dimostra unicamente la sussistenza della condotta illecita lamentata ma non costituisce la prova del danno atteso, peraltro, che inibiva la stipulazione del nuovo contratto di affitto di azienda mentre il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione in via equitativa dello stesso.
• Tribunale Milano, Sezione XIII, sentenza 21 febbraio 2014, n. 2592

Risarcimento del danno – Divieto di abuso di posizione dominante – Danno “in re ipsa” – Esclusione – Necessità della prova delle conseguenze dannose dell’illecito.
Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è “in re ipsa”, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2013 n. 20695
Concorrenza sleale – Risarcimento del danno – Danno “in re ipsa” – Esclusione – Prova degli atti di concorrenza sleale – Insufficienza – Prova ulteriore del danno – Necessità.
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 26 marzo 2009 n. 7306

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