Uncategorized / 17 Maggio 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Riproduzione copie private, il foro competente è dove avviene l’illecito

Il mancato pagamento dell’equo compenso per copia privata è un illecito civile derivante da un’obbligazione imposta dalla legge e, di conseguenza, è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 21 aprile (causa C-572/14, Amazon EU).
A rivolgersi agli eurogiudici è stata la Corte suprema austriaca alle prese con una controversia tra una società di gestione collettiva dei diritti di autore e Amazon EU, con sede sociale in Lussemburgo e in Germania. Quest’ultima aveva proceduto alla vendita, via internet, di supporti di registrazione in Austria, ma non aveva versato l’equo compenso secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Di fronte al mancato versamento, la società impegnata nella riscossione collettiva dei diritti di autore si era rivolta al giudice austriaco. In primo e secondo grado i tribunali di Vienna avevano respinto la domanda per mancanza di giurisdizione.
La Corte di Cassazione ha chiamato in aiuto gli eurogiudici per interpretare l’articolo 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal regolamento n. 1215/2015). Questa norma, che si occupa delle competenze speciali, prevede che, nel caso di illeciti civili, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Da chiarire, però, in via preliminare, se il mancato versamento dell’equo compenso possa essere qualificato come illecito.
Prima di tutto, la Corte Ue osserva che la direttiva 2001/29 impone la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari di diritti esclusivi di riproduzione di copie private. Gli Stati membri hanno un obbligo di risultato e, quindi, devono assicurare “l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione”, lesi dalla riproduzione di opere protette da parte di utenti finali che risiedono in quello Stato.
Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nell’individuazione degli utenti privati, gli Stati possono disporre che il prelievo per copia privata sia posto a carico di chi mette a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, in questo caso Amazon. Non ha importanza – scrive la Corte – che l’azione di immissione in commercio sia legittima, perché ciò che conta è l’illiceità del mancato rispetto dell’obbligo di pagare il compenso che non deriva da un contratto, ma dalla normativa interna. Di qui, trattandosi di un illecito non derivante da un contratto, l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento e il via libera all’azione dinanzi ai giudici austriaci.

 

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-05-16/riproduzione-copie-private-foro-competente-e-dove-avviene-l-illecito-173426.php?uuid=ADX668I

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Uncategorized @en / 17 Maggio 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Riproduzione copie private, il foro competente è dove avviene l’illecito

Il mancato pagamento dell’equo compenso per copia privata è un illecito civile derivante da un’obbligazione imposta dalla legge e, di conseguenza, è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 21 aprile (causa C-572/14, Amazon EU).
A rivolgersi agli eurogiudici è stata la Corte suprema austriaca alle prese con una controversia tra una società di gestione collettiva dei diritti di autore e Amazon EU, con sede sociale in Lussemburgo e in Germania. Quest’ultima aveva proceduto alla vendita, via internet, di supporti di registrazione in Austria, ma non aveva versato l’equo compenso secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Di fronte al mancato versamento, la società impegnata nella riscossione collettiva dei diritti di autore si era rivolta al giudice austriaco. In primo e secondo grado i tribunali di Vienna avevano respinto la domanda per mancanza di giurisdizione.
La Corte di Cassazione ha chiamato in aiuto gli eurogiudici per interpretare l’articolo 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal regolamento n. 1215/2015). Questa norma, che si occupa delle competenze speciali, prevede che, nel caso di illeciti civili, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Da chiarire, però, in via preliminare, se il mancato versamento dell’equo compenso possa essere qualificato come illecito.
Prima di tutto, la Corte Ue osserva che la direttiva 2001/29 impone la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari di diritti esclusivi di riproduzione di copie private. Gli Stati membri hanno un obbligo di risultato e, quindi, devono assicurare “l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione”, lesi dalla riproduzione di opere protette da parte di utenti finali che risiedono in quello Stato.
Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nell’individuazione degli utenti privati, gli Stati possono disporre che il prelievo per copia privata sia posto a carico di chi mette a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, in questo caso Amazon. Non ha importanza – scrive la Corte – che l’azione di immissione in commercio sia legittima, perché ciò che conta è l’illiceità del mancato rispetto dell’obbligo di pagare il compenso che non deriva da un contratto, ma dalla normativa interna. Di qui, trattandosi di un illecito non derivante da un contratto, l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento e il via libera all’azione dinanzi ai giudici austriaci.

 

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